Nota informativa federale sui Decreti di marzo 2020 – marzo 2022

La presente nota riporta le disposizioni dalle prime misure di contenimento/contrasto alla diffusione del COVID-19 fino alle più recenti.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute alla Segreteria Federale sulle misure recentemente introdotte dal Governo, con riferimento all'allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (GU n. 55 del 04/03/2020) che introduce ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6  e successivi modificazioni (DPCM 23 febbraio 2020 - GU n. 45 del 23/02/2020, DPCM 25 febbraio 2020 - GU n. 47 del 25/02/2020, DPCM 1 marzo 2020 - GU n. 52 del 01/03/2020), si segnala a tutte le associazioni/società affiliate sull'intero territorio nazionale, ad esclusione dei comuni delle due zone rosse di cui all'Allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020, di tenere in attenta considerazione, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività sportiva, l'art. 1 comma 1 lett. c., cioè:
1) l'allenamento degli atleti agonisti (coloro i quali sono dotati di certificato medico agonistico) può essere svolto all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tali casi, le associazioni/società, con proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli per contenere la diffusione del coronavirus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori partecipanti;
2) l'allenamento degli atleti preagonisti (fino ai 12 anni non compiuti) e amatori (coloro i quali sono dotati di certificato medico non agonistico) può essere svolto all'interno di palestre e centri sportivi di ogni tipo, ovvero all'aperto, esclusivamente a condizione che non sia creato affollamento e sia possibile mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno 1 metro (Allegato 1 - Misure igenico-sanitarie, lett. d).
Tali misure sono entrate in vigore dalla adozione del decreto, cioè il 4 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020 (art. 4 comma 1). Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (allegato alla presente) e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri 1 marzo 2020 e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2 (art. 4 comma 3).
Ad integrazione di quanto stabilito sopra, si suggerisce a tutte le associazioni/società affiliate di verificare le ulteriori possibili disposizioni introdotte dalle autorità pubbliche regionali e/o comunali sul proprio territorio. Inoltre, si invitano tutte le associazioni/società affiliate a esporre, diffondere e applicare, nei luoghi di attività, le misure igenico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. c del DPCM 4 marzo 2020 "c) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato; ... " , è stato stabilito lo spostamento a data da destinarsi di tutte le attività nazionali (ivi comprese quelle patrocinate) programmate nel mese di marzo e di aprile: Seminario Nazionale di Karate Tradizionale - Savigno di Valsamoggia (BO) 14 marzo 2020, Stage con il M° Nekoofar in Piemonte - Torino (TO) 28-29 marzo 2020, Convention Nazionale di Shito Ryu Area Sud - Floridia (SR) 28-29 marzo 2020, Seminario Nazionale di Okinawa Karate-Do - Misano Gera d'Adda (BG) 18-19 aprile 2020. Tale necessaria decisione è conseguenza dell'impossibilità, da parte della Federazione, di rispettare le misure di contrasto e contenimento introdotte dal DPCM 4 marzo 2020 all'art. 1; tali disposizioni per lo svolgimento di eventi e competizioni sportive, nell'ambito della nostra disciplina, non possono essere garantite nè a livello nazionale nè in contesto territoriale (comitato regionale/provinciale).
Si conferma che a tutt'oggi, rimane invariato quanto già programmato per il mese di maggio: Coppa Italia - San Benedetto del Tronto (AP) 9-10 maggio 2020, Campionato Italiano - Treviglio (BG) 23-24 maggio 2020.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GU n. 59 del 08/04/2020), con effetto dall'8 marzo fino al 3 aprile 2020, sono introdotte nuove misure di contenimento per l'intera regione Lombardia e per alcune province del Veneto (Venezia, Treviso, Padova), dell'Emilia Romagna (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini), delle Marche (Pesaro e Urbino) e del Piemonte (Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) in ambito sportivo:
1) Art. 1 comma 1 lett. d) del DPCM 8 marzo 2020 "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;"
2) Art. 1 comma 1 lett. s) del DPCM 8 marzo 2020 "sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;"
Inoltre, il suddetto decreto all'art. 1 comma 1 lett. g) (sempre sui territori sopra indicati), sospende tutte le manifestazioni sportive organizzate, nonchè gli eventi sportivi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Per il resto del territorio nazionale, nel suddetto DPCM all'art. 2 comma 1 lett. g) sono state stabilite in ambito sportivo le medesime misure di contenimento già fissate dal DPCM 4 marzo 2020, di cui art. 1 comma 1 lett. c).

Si segnala a tutte le associazioni/società affiliate che è stata istituita, dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una sezione informativa sugli adempimenti connessi al contenimento della diffusione del virus COVID-19 riguardanti l'ambito sportivo.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (GU n. 62 del 09/03/2020), con effetto dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020, sono sospese le misure di cui all'art. 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020 (in ambito sportivo: art. 2 comma 1 lett. g) del DPCM 8 marzo 2020) e sono estese le misure urgenti di contenimento del contagio, di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (in ambito sportivo: art. 1 comma 1 lett. d) - g) - s) del DPCM 8 marzo 2020), sull'intero territorio nazionale.
Inoltre, all'art. 1 comma 3 del DPCM 9 marzo 2020 viene sostituita la lettera d) dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;".

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17/03/2020, il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.", con effetto dal 17/03/2020. Il predetto decreto contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche ed operatori (lavoratori, collaboratori) del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
- art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
- art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)
- art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
- art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)
- art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)
- art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
- art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
- art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
- art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
- art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
- art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
- art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
- art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)
- art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
- art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)
Si riporta a tutte le associazioni/società affiliate, la sintesi delle misure a sostegno del mondo sportivo contenute nel Decreto Cura Italia, redatta da Sport e Salute S.p.A..

Con riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 73 del 20/03/2020), con effetto dal 21 marzo fino al 25 marzo 2020 sull'intero territorio nazionale, è vietata l'attività ludica o ricreativa all'aperto ed è consentito lo svolgimento individuale di attività motoria solo in prossimità della propria abitazione (comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona).

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 88 del 02/04/2020), sono estese le disposizioni dei DPCM 8 - 9 - 11 - 22 marzo 2020, nonchè dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020.
Inoltre all'art. 1 comma 2 del DPCM 1 aprile 2020 viene sostituita la lettera d) dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono sospese altresì le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;".

E' stato emanato il Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute S.p.A. per ricevere l'indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge Cura Italia a favore dei collaboratori sportivi. Le informazioni utili sono pubblicate dalla predetta Autorità competente al seguente indirizzo: https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 del 08/04/2020, il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.", con effetto dal 09/04/2020. Il predetto decreto contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)
- art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
- art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), sono prorogate le disposizioni dei precedenti decreti, in ambito sportivo, fino al 3 maggio 2020.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), sono estese in ambito sportivo le misure del DPCM 10 aprile 2020, di cui art. 1 comma 1 lett. f) - g) - i) - u), dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020, con le seguenti modifiche:
- "f) non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;",
- "g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati. Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi olimpici   o   a manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel rispetto  delle  norme  di distanziamento  sociale  e  senza   alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento  della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;".

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 126 del 17/05/2020), con effetto dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020, viene sostituito il DPCM 26 aprile 2020 e sono previste in ambito sportivo le misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) - e) - f) - g), di seguito riportate:
- "d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;"
- "e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;"
- "f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;"
- "g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonchè le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;"
Si riportano per consultazione, a tutte le associazioni/società affiliate:
le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere a cura del predetto ufficio;
le linee guida della Conferenza delle Regioni (allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020);
- il manuale di procedure di sicurezza COVID-19 per lo sport redatto da ASC.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 - Suppl. Ordinario n. 21, con effetto dal 19/05/2020, il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il Decreto Rilancio contiene misure in materia economica (aiuti economici sia sotto forma di esborsi diretti e contributi, sia attraverso incentivazioni fiscali mediate, proroghe dei versamenti e crediti d'imposta) di interesse per l'ambito sportivo, sia associazioni/società sportive dilettantistiche che operatori (lavoratori, collaboratori) del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
- art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
- art. 67 (Incremento Fondo Terzo Settore)
- art. 77 (Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)
- art. 84 (Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
- art. 86 (Divieto di cumulo tra indennita')
- art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)
- art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilita')
- art. 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta' educativa)
- art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
- art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
- art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
- art. 127 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per  i  soggetti  di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
- art. 149 (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)
- art. 156 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)
- art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)
- art. 217 (Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")
- art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)
Si riporta a tutte le associazioni/società affiliate, il documento di sintesi contenente le norme di principale interesse per il mondo sportivo di cui al Decreto-Legge 34/2020, redatto da Sport e Salute S.p.A..

E' stato pubblicato il Decreto dell'Ufficio per lo Sport che rende accessibile il fondo destinato ad interventi a favore delle ASD e SSD. L'allegato 1 del decreto contiene i criteri per l'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per ASD e SSD in due distinte sessioni di presentazione delle istanze a seconda dei pre-requisiti (1° finestra 15-21 giugno oppure 2° finestra 22-28 giugno).

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 147 del 11/06/2020), con effetto dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020, viene sostituito il DPCM 17 maggio 2020 e sono previste in ambito sportivo le misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) - e) - f) - g), di seguito riportate:
- "d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;"
- "e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi sportivi internazionali -  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli di cui alla presente lettera;"
- "f) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;"
- "g) a decorrere dal 25 giugno  2020  e'  consentito  lo  svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che, d'intesa con il Ministero della Salute e  dell'Autorita'  di  Governo delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della situazione epidemiologica nei rispettivi  territori,  in  conformita' con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;"
Si segnala a tutte le associazioni/società affiliate che le linee-guida della Conferenza delle Regioni sono disponibili all'allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 (GU Serie Generale n. 176 del 14/07/2020), vengono prorogate le misure del DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020 e vengono sostituiti gli allegati 9 e 15 del predetto decreto dagli allegati 1 e 2 del presente nuovo decreto.
Si segnala a tutte le società/associazioni affiliate che le linee-guida della Conferenza delle Regioni (allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020) sono quindi disponibili all'allegato 1 del DPCM 14 luglio 2020.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 (GU Serie Generale n. 198 del 08/08/2020), con effetto dal 9 agosto fino al 7 settembre 2020, viene sostituito il DPCM 11 giugno 2020 e sono previste in ambito sportivo le misure di cui all'art. 1 comma 6 lett. d) - e) - f) - g) - h) - i), di seguito riportate:
- "d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;"
- "e) a decorrere dal 1° settembre 2020 e' consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita', che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;"
- "f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;"
- "g) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;"
- "h) e' consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;"
- "i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;"
Si segnala a tutte le associazioni/società affiliate che le linee-guida della Conferenza delle Regioni sono disponibili all'allegato 9 del DPCM 7 agosto 2020.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 14/08/2020 - Suppl. Ord. n. 30, il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia.", con effetto dal 15/08/2020. Il Decreto Agosto contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche ed operatori (lavoratori, collaboratori) del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 2 (Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti)
- art. 12 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)
- art. 81 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)
- art. 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (GU Serie Generale n. 222 del 07/09/2020), vengono prorogate le misure del DPCM 7 agosto 2020 fino al 7 ottobre 2020.

Con riferimento al Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (GU Serie Generale n. 248 del 07/10/2020), vengono prorogate le misure del DPCM 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (GU Serie Generale n. 253 del 13/10/2020), con effetto dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020, vengono sostituite le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 (e successive proroghe) e sono previste in ambito sportivo le misure di cui all'art. 1 comma 1 e comma 6 lett. d) - e) - f) - g) - h), di seguito riportate:
- "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi."
- "d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;"
- "e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - e' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia' adottate dalle regioni e dalle province autonome, purche' nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;"
- "f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;"
- "g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport e' consentito, da parte delle societa' professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e societa' dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attivita' connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;"
- "h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;"
Si segnala a tutte le associazioni/società affiliate che le linee-guida della Conferenza delle Regioni sono disponibili all'allegato 9 del DPCM 13 ottobre 2020.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 (GU Serie Generale n. 258 del 18/10/2020), con effetto dal 19 ottobre fino al 13 novembre 2020, vengono modificate alcune disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 in ambito sportivo, di seguito riportate:
- la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purchè nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;»
- la lettera g) è sostituita dalla seguente «g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale»

E' stato pubblicato il nuovo protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere", emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 e aggiornate sulla base dei più recenti provvedimenti con particolare riferimento al DPCM 18 ottobre 2020.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale n. 265 del 25/10/2020), con effetto dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020, vengono sostituite le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, modificate dal DPCM 18 ottobre 2020 e sono previste in ambito sportivo le misure di cui all'art. 1 comma 9 lett. d) - e) - f) - g) - h), di seguito riportate:
- "d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;"
- "e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;"
- "f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;"
- "g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;"
- "h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 28/10/2020, il Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", con effetto dal 29/10/2020. Il predetto decreto, denominato Decreto Ristori, contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche ed operatori (lavoratori, collaboratori) del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
- art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
- art. 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda: ottobre-novembre-dicembre)
- art. 9 (Cancellazione della seconda rata IMU)
- art. 10 (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
- art. 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
- art. 17 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi: Indennità di 800 euro per il mese di novembre)

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 275 del 04/11/2020 Suppl. Ord. n. 41), con effetto dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, vengono sostituite le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e sono previste in ambito sportivo le misure evidenziate nel suddetto decreto e di seguito elencate:
- art. 1 comma 1 lett. a)
- art. 1 comma 9 lett. d)
- art. 1 comma 9 lett. e)
- art. 1 comma 9 lett. f)
- art. 1 comma 9 lett. g)
- art. 1 comma 9 lett. h)
- art. 3 comma 4 lett. d)
- art. 3 comma 4 lett. e)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 09/11/2020, il Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", con effetto dal 09/11/2020. Il predetto decreto, denominato Decreto Ristori Bis, contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche ed operatori (lavoratori, collaboratori) del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari)
- art. 11 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive)
- art. 28 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
- art. 29 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30/11/2020, il Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", con effetto dal 30/11/2020. Il predetto decreto, denominato Decreto Ristori Quater, contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche ed operatori (lavoratori, collaboratori) del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 10 (Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
- art. 11 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi: Indennità di 800 euro per il mese di dicembre)

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 301 del 03/12/2020), con effetto dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, vengono sostituite le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 e sono previste in ambito sportivo le misure evidenziate nel suddetto decreto e di seguito elencate:
- art. 1 comma 1 lett. a)
- art. 1 comma 10 lett. d)
- art. 1 comma 10 lett. e)
- art. 1 comma 10 lett. f)
- art. 1 comma 10 lett. g)
- art. 1 comma 10 lett. h)
- art. 3 comma 4 lett. d)
- art. 3 comma 4 lett. e)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 313 del 18/12/2020, il Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. ", con effetto dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il Decreto Natale non apporta variazioni alle disposizioni in ambito sportivo introdotte dal DPCM 3 dicembre 2020 e stabilisce un programma di limitazioni agli spostamenti per il periodo delle festività natalizie come schematizzato nella presentazione di Palazzo Chigi.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 05/01/2021, il Decreto-Legge 5 gennaio 2021 n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ", con effetto dal 6 al 15 gennaio 2021. Il Decreto non apporta variazioni alle disposizioni in ambito sportivo introdotte dal DPCM 3 dicembre 2020 e stabilisce un programma di limitazioni agli spostamenti per il suindicato periodo come riportato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14/01/2021, il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. ", con effetto dal 14 gennaio 2021. Il Decreto non apporta variazioni alle disposizioni in ambito sportivo introdotte dal DPCM 3 dicembre 2020, proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 ed introduce ulteriori misure sulla mobilità: divieto di spostamento interregionale dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 (art. 1 comma 3); disposizioni sugli spostamenti in ambito territoriale dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 (art. 1 comma 4 lett. a - b).

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 11 del 15/01/2021 - Suppl. Ordinario n. 2), con effetto dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021, vengono sostituite le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020 e sono previste in ambito sportivo le misure evidenziate nel suddetto decreto e di seguito elencate:
- art. 1 comma 1 lett. a)
- art. 1 comma 10 lett. d)
- art. 1 comma 10 lett. e)
- art. 1 comma 10 lett. f)
- art. 1 comma 10 lett. g)
- art. 1 comma 10 lett. h)
- art. 3 comma 4 lett. d)
- art. 3 comma 4 lett. e)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23/02/2021, il Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",  con effetto dal 24 febbraio 2021. Il Decreto non apporta variazioni in ambito sportivo rispetto alle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 ed estende alcune limitazioni sugli spostamenti fino al 27 marzo 2021 (art. 2 commi 1-2-3-4), come indicato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 2.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (GU Serie Generale n. 52 del 02/03/2021 - Suppl. Ordinario n. 17), con effetto dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021, vengono sostituite le disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 e sono previste in ambito sportivo le misure evidenziate nel suddetto decreto e di seguito elencate:
- art. 1 comma 3 lett. c)
- art. 17 comma 1
- art. 17 comma 2
- art. 17 comma 3
- art. 18 comma 1
- art. 18 comma 2
- art. 41 comma 1
- art. 41 comma 2

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 13/03/2021, il Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", con effetto dal 13 marzo 2021. Il Decreto non introduce variazioni in ambito sportivo rispetto alle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 e stabilisce alcune misure di maggiore intensità (vedesi art. 1 commi da 1 a 5) rispetto a quelle già in vigore, per il periodo tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, come sintetizzate nel sito internet del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 22/03/2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", con effetto dal 23/03/2021. Il predetto decreto, denominato Decreto Sostegni, contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche ed operatori (lavoratori, collaboratori) del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)
- art. 7 (Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)
- art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
- art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport) commi da 10 a 15

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 01/04/2021, il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", con effetto dall'1 aprile 2021. Il Decreto non introduce variazioni in ambito sportivo rispetto alle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, proroga la sua validità fino al 30 aprile (vedesi art. 1 comma 1) e stabilisce alcune misure di maggiore intensità (vedesi art. 1 commi da 2 a 6) rispetto a quelle già in vigore, per il periodo tra il 7 ed il 30 aprile 2021.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 22/04/2021, il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",  con effetto dal 23 aprile 2021. Il predetto decreto, denominato Decreto Riaperture, estende le misure del DPCM 2 marzo 2021 dall'1 maggio al 31 luglio 2021 (art. 1 comma 1), ripristina le zone gialle e relativa disciplina dal 26 aprile 2021 (art. 1 comma 2), introduce misure relative agli spostamenti (art. 2 commi 1-2, in particolar modo al c. 1 vengono consentiti spostamenti dai territori in zona arancione o rossa, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9) e prevede in ambito sportivo le disposizioni di cui all'art. 5 "Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi" commi 2-3-4 e all'art. 6 "Piscine, palestre e sport di squadra" commi 1-2-3, quest'ultimi di seguito elencati:
- art. 6 c. 1 "A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico."
- art. 6 c. 2 "A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico."
- art. 6 c. 3 "A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo."
Per completezza informativa, si riporta a tutte le associazioni/società affiliate il documento di sintesi del Decreto Riaperture predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In attuazione all'art. 6 del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, è stato predisposto ed approvato, lo scorso 7 maggio 2021 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nuovo documento denominato "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere".

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 18/05/2021 , il Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19",  con effetto dal 18 maggio 2021. Il predetto decreto, denominato Decreto Riaperture Bis, modifica i limiti orari agli spostamenti (art. 1), introduce nuove disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni (art. 13) e in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 14 a modifica dell'art. 9 del DL 22 aprile 2021 n. 52) e prevede in ambito sportivo le disposizioni di cui all'art. 4 "Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere" commi 1-2 e all'art. 5 "Eventi sportivi aperti al pubblico", di seguito elencate:
- art. 4 "1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo."
- art. 4 "2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."
- art. 5 "1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico."

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 25/05/2021, il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", con effetto dal 26/05/2021. Il predetto decreto, denominato Decreto Sostegni Bis, contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche e collaboratori del settore, ai seguenti rilevanti articoli:
- art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo)
- art. 44 (Indennita' per i collaboratori sportivi)

E' stato aggiornato, lo scorso 1 giugno 2021, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il documento denominato "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (agg. 1 giu 21)".

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ sullo svolgimento dell'attività sportiva nelle diverse zone, introducendo anche quelle relative alla zona bianca.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 23/07/2021, il Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con effetto dal 23 luglio 2021. Il predetto decreto proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 1), modifica i criteri di assegnazione di zona (bianca, gialla, arancione, rossa) all267e regioni/province autonome (art. 2) e prevede in ambito sportivo le disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 e all'art. 4 comma 1 lett. c), di seguito riportate:
- art. 3 c. 1 "Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19)
1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo."
- art. 4 c. 1 lett. c) "Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: [omissis] c) all'articolo 5:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso;
3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;"

E' stato aggiornato, lo scorso 6 agosto 2021, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il documento denominato "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (agg. 6 ago 21)".

A seguito dell'entrata in vigore del DL 23 luglio 2021, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ nella sezione "Indicazioni Generali".

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 21/09/2021, il Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", con effetto dal 22 settembre 2021. Il predetto decreto stabilisce dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 l'obbligo di certificazione verde (green pass) per chiunque svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblici (art. 1) e privati (art. 3) e proroga fino al 31 dicembre 2021 la calmierazione dei prezzi di test antigenici rapidi nelle farmacie e nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (art. 4).

E' stato aggiornato, lo scorso 4 ottobre 2021, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il documento denominato "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (agg. 4 ott 21)".

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 08/10/2021, il Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", con effetto dal 9 ottobre 2021. Il predetto decreto stabilisce dall'11 ottobre al 31 dicembre 2021 le nuove percentuali massime di capienza consentite nell'ambito di eventi e competizioni sportivi aperti al pubblico in zona gialla e bianca (art. 1 comma 1 punto a.3).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 26/11/2021, il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali", con effetto dal 27 novembre 2021. Il predetto decreto introduce ulteriori misure in materia di contenimento dell'epidemia tramite l'utilizzo del cosiddetto green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione), riduce la validità della certificazione verde da ciclo vaccinale da 12 mesi a 9 mesi (art. 3) e prevede in ambito sportivo le disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. b punto 3, all'art. 5 comma 1 lett. b e all'art. 6 comma 1, di seguito riportati:
- art. 4 comma 1 lett. b punto 3 "alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attivita' al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'»"
- art. 5 comma 1 lett. b "dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»"
- art. 6 comma 1 "Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attivita' e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021."

A seguito dell'entrata in vigore del DL 26 novembre 2021, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ nella sezione "Indicazioni Generali" e in quelle specifiche per zona.

E' stato aggiornato, lo scorso 3 dicembre 2021, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il documento denominato "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (agg. 3 dic 21)".

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 24/12/2021, il Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con effetto dal 25 dicembre 2021. Il predetto decreto proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 (art. 1 comma 1), riduce la durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire dall'1 febbraio 2022 (art. 3 comma 1), introduce l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca fino al 31 gennaio 2022 (art. 4 comma 1), introduce l'obbligo di mascherina FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico all'aperto o al chiuso e per gli eventi e le competizioni sportivi all'aperto o al chiuso, in cui è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, e sui mezzi di trasporto fino al 31 marzo 2022 (art. 4 commi 2-3) e prevede in ambito sportivo l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato, dal 10 gennaio fino al 31 marzo 2022, per l'accesso ad attività al chiuso di piscine, palestre e sport di squadra (art. 8 comma 1).

A seguito dell'entrata in vigore del DL 24 dicembre 2021, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ nella sezione "Indicazioni Generali" e in quelle specifiche per zona bianca e gialla.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, il Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", con effetto dal 31 dicembre 2021. Il predetto decreto estende l'obbligo di green pass rafforzato in ulteriori servizi e attività (piscine e sport di squadra e di contatto e centri benessere anche all'aperto) dal 10 gennaio fino al 31 marzo 2022 (art. 1 commi 1-2-3-4), modifica la capienza degli impianti per eventi e competizioni sportivi consentendo il 50% all'aperto ed il 35% al chiuso (art. 1 comma 6) ed introduce nuove disposizioni per la quarantena (non più applicata a chi ha un contatto stretto con un positivo se con ciclo vaccinale primario o guarigione da meno di 120 giorni o con somministrazione della dose di richiamo - art. 2).

A seguito dell'entrata in vigore del DL 30 dicembre 2021, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ nella sezione "Indicazioni Generali" e in quelle specifiche per zona.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 07/01/2022, il Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", con effetto dall'8 gennaio 2022. Il predetto decreto stabilisce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni ed estende a questi l'obbligo di green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 febbraio 2022 (art. 1), estende l'obbligo di green pass base per l'accesso ai servizi alla persona dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 e per l'accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali non essenziali dal 1 febbraio al 31 marzo 2022 (art. 3) ed introduce un nuovo protocollo di gestione dei casi di positività da Covid nel sistema scolastico (art. 4).

A seguito dell'entrata in vigore del DL 7 gennaio 2022, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ nella sezione "Indicazioni Generali" e in quelle specifiche per zona.

E' stato aggiornato, lo scorso 10 gennaio 2022, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il documento denominato "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (agg. 10 gen 22)".

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 18 del 24/01/2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19", con effetto dall'1 febbraio 2022. Il predetto decreto, facendo seguito all'art. 3 del DL 7 gennaio 2021, specifica le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesta la certificazione verde: esigenze alimentari e di prima necessità (art. 1 comma 1 punto a), esigenze di salute (art. 1 comma 1 punto b), esigenze di sicurezza (art. 1 comma 1 punto c), esigenze di giustizia (art. 1 comma 1 punto d).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27/01/2022, il Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", con effetto dal 27/01/2022. Il predetto decreto, denominato Decreto Sostegni Ter, contiene disposizioni in materia economica di interesse per l'ambito sportivo, associazioni/società sportive dilettantistiche, al seguente rilevante articolo:
- art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 29 del 04/02/2022, il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo", con effetto dal 5 febbraio 2022. Il predetto decreto stabilisce un'estensione di validità della certificazione verde ottenuta dopo la terza dose o con la guarigione dopo il ciclo vaccinale primario senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (art. 1), estende le disposizioni sull'autosorveglianza anche in caso di guarigione dopo il ciclo vaccinale primario (art. 2), introduce nuove regole per la circolazione degli stranieri in Italia (art. 3), elimina le restrizioni previste nelle zone rosse per i soggetti in possesso di green pass rafforzato (art. 4) ed introduce un nuovo protocollo di gestione dei casi di positività da Covid nel sistema scolastico (art. 6).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 24/03/2022, il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza",  con effetto dal 25 marzo 2022. Il predetto decreto prevede la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1), disciplina il potere di ordinanza del Ministero della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e di adozione di linee guida e protocolli a contrasto della pandemia (art. 3), introduce le disposizioni di autosorveglianza per tutti i contatti stretti a partire dal 1° aprile 2022 (art. 4), stabilisce dall' 1 aprile fino al 30 aprile 2022 l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso e obbligatoriamente di tipo FFP2 per i mezzi di trasporto pubblico e scolastico, per funivie e cabinovie, per spettacoli aperti al pubblico e cinema, per eventi e competizioni sportivi (art. 5), introduce dall'1 aprile fino al 30 aprile 2022 l'utilizzo del cosiddetto green pass base (vaccinazione o guarigione o test) per l'accesso a mense, a servizi di ristorazione, a concorsi pubblici, a corsi di formazione pubblici e privati, del pubblico agli spettacoli e agli eventi e competizioni sportivi all'aperto, ai mezzi di trasporto di lunga percorrenza, a luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (art. 6), introduce dall'1 aprile fino al 30 aprile 2022 l'utilizzo del cosiddetto green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per l'accesso a piscine/palestre/sport di squadra e di contatto/centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, a spogliatoi e docce, a convegni e congressi, a centri culturali/centri sociali/centri ricreativi per le attività che si svolgono al chiuso, a feste ed eventi che si svolgono al chiuso, a sale gioco/scommesse, a sale da ballo/discoteche, del pubblico agli spettacoli e agli eventi e competizioni sportivi al chiuso (art. 7) ed introduce nuove modalità di gestione dei casi di positività da Covid nel sistema scolastico (art. 9).

A seguito dell'entrata in vigore del DL 24 marzo 2022, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ.

E' stata pubblicata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, con effetto dall'1 maggio 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022. La predetta ordinanza dispone l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ad alcuni mezzi di trasporto (art. 1 comma 1 punto a) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso (art. 1 comma 1 punto b).